Art. 2.
(Destinatari degli interventi).

      1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari componenti di nuclei familiari.
      2. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, del diritto ai benefìci previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefìci il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.
      3. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.